Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3983/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of argumentation and failure to apply exemption clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3983/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Crivello Roberto inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued against the lower court's reasoning and the application of an exemption clause, but the court found the arguments repetitive and lacking specific critique. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements for admissibility under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 649 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, argumentative criticism, and an exemption clause for attempted extortion does not apply when violence was physically used.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of argumentation repetitive grounds exemption clause attempted extortion physical violence criminal procedure code coazione sessuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 649 cod. pen.
è inammissibile perché è emerso in modo non equivoco che la condotta di tentata estorsione ès tata consumata con violenza "fisica", il che esclude l'operatività della calusola di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art.
art. 649 cod. pen
è inammissibile perché è emerso in modo non equivoco che la condotta di tentata estorsione ès tata consumata con violenza "fisica", il che esclude l'operatività della calusola di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 120 del 2023 della Corte Costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIVELLO ROBERTO nato a PALERMO il 24/03/1992 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Crivello Roberto, le cui ragioni sono state ribadite con memoria, ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano le pagg. 1-2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 649 cod. pen.

è inammissibile perché è emerso in modo non equivoco che la condotta di tentata estorsione ès tata consumata con violenza "fisica", il che esclude l'operatività della calusola di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2023 è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 202