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Ordinanza — n. 3982/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3982/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3982/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO NARDO RAFFAELE nato a PALERMO il 12/04/1972 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lo Nardo Raffele, ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso che deducono la intervenuta prescrizione del reato sono manifestamente infondati in considerazione, non solo del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), ma anche delle sospensioni indicate in sentenza dal Tribunale di Palermo; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3982/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), ma anche delle sospensioni indicate in sentenza dal Tribunale di Palermo; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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atto tardivo notificazione viziata deficit di recepimento tempestività tributaria tempestività dell'invio postale osservanza dei termini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO NARDO RAFFAELE nato a PALERMO il 12/04/1972 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lo Nardo Raffele, ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso che deducono la intervenuta prescrizione del reato sono manifestamente infondati in considerazione, non solo del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), ma anche delle sospensioni indicate in sentenza dal Tribunale di Palermo; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2024.