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Ordinanza — n. 3980/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation against lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3980/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Daniele Piovesan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level without specific critique. The second ground regarding mitigating circumstances was found infounded because the appellate court's reasoning was logical and sufficient, and generic claims do not require detailed motivation.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals based on generic grounds or lacking specific argumentation against the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specific critique mitigating circumstances appellate reasoning attenuazione della pena cosa generica motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIOVESAN DANIELE nato a LATINA il 20/09/1963 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Piovesan Daniele, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata assunzione di prova decisiva, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag, 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 è manifestamente infondato in - presenza (si veda pag. 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che le circostanze attenuanti generiche, venivano invocate genericamente con la prima impugnazione, di fatto non generando alcun onere motivazionale sulla Corte di appello.

Si ribadisce infatti che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 Ottobre