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Ordinanza — n. 3979/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive and generic grounds lacking specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3979/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Niang Modou inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability and the classification of the offense, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned criticism required by law to exercise judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 582 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, indeterminate, or merely repetitive of those already disallowed, failing to specify the elements of the criticism necessary for the reviewing judge to exercise their mandate.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments judicial review specific criticism commisurazione della pena per rapina motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., oltre ad essere reiterativo dei motivi proposti in appello, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 582 cod. proc. pen.
art. 474 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Niang Modou, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 474 cod.
art. 628 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG MODOU nato il 22/06/1960 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Niang Modou, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg 4-5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione della fattispecie di reato di cui all'art. 628 cod. pen., oltre ad essere reiterativo dei motivi proposti in appello, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.