Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances cannot be contested in final review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the failure to apply generic mitigating circumstances. The appellant argued that positive conduct elements were not considered, but the court noted the lower court's reasoning was free from obvious illogicality. Consequently, the appeal was rejected as legally impermissible in the final review stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it contests the non-application of generic mitigating circumstances, as the final court does not need to consider all favorable elements, only those deemed decisive by the trial judge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORICO ALESSANDRO nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso di Amorico Alessandro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità - ed è, altresì, manifestamente infondato - in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia la mancata emersione di elementi positivi afferenti alla condotta costituente reato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente