Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Clemente Ruotolo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's decision on generic grounds regarding sentencing comparisons and the basis for criminal liability, failing to meet statutory requirements for specific argumentation. The court ruled that the first ground involved a discretionary merit evaluation unsuitable for cassation review, while the second ground was rejected because the appeal lacked the specific elements required by law to allow the higher court to exercise its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based, thereby preventing the court of cassation from identifying the specific reliefs raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUOTOLO CLEMENTE nato a MADDALONI il 04/08/2004 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ruotolo Clemente, ritenuto che il primo motivo dì ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, ergo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, con giudizio di prevalenza, non è consentito in sede di legittimità - ed è, altresì, manifestamente infondato - implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, sì sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito a pag. 6 sono, pertanto, incensurabili; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 ottobre 2024 Il C