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Ordinanza — n. 3971/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court's rejected arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3971/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Ciccotosto's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the rejection of phone records, lack of cross-examination, and victim credibility, but the court found these arguments were merely repetitive of those already dismissed at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned criticism required by law to overturn the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance without presenting new specific reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific criticism phone records admissibility victim credibility assessment azione legale a scopo intimidatorio censura formulata in modo carente minaccia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOTOSTO LUIGI nato a VASTO il 08/09/1985 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ciccotosto Luigi, Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestano il rigetto della richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici relativi all'utenza intestata alla persona offesa, la mancanza di motivazione in merito alle ragioni che hanno portato il giudice a non consentire il controesame della difesa e l'attendibilità della persona offesa, non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che:

a) l'acquisizione dei tabulati telefonici non è indispensabile ai fini della decisione e non può ritenersi rilevante per l'accertamento dei fatti, essendo gli stessi già stati accertati all'esito dell'istruttoria dibattimentale espletata in primo grado;

b) correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibili le domande formulate dalla difesa dell'imputato, perché attinenti a fatti da provare documentalmente o perché vedenti su circostanze cui l'imputato aveva già dato esauriente risposta;

c) la valutazione complessiva della personalità della vittima permette di superare positivamente il vaglio di credibilità soggettiva;

d) le dichiarazioni della persona offesa in merito all'atteggiamento intimidatorio dell'imputato sono state coerenti e lineari, oltre che avvalorate dalle altre prove orali raccolte; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 ottobre 2024 Il qonsigliere estensore Il Pre