Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and indeterminate grounds lacking specific factual elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Bhardwaj Nishant inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability under Article 640 of the Penal Code and the non-application of Article 131-bis. The court rejected these arguments as repetitive and manifestly unfounded, noting they failed to provide the specific elements required by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure for a valid ground of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive, generic, and indeterminate, failing to specify the factual elements necessary for the appellate judge to exercise their review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BHARDWAJ NISHANT nato il 23/12/1991 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso di Bhardwaj Nishant, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., è reiterativo e generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis è reiterativo e manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del )lw ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il President