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Ordinanza — n. 3967/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack was deemed generic and indeterminate. The appellant challenged the declaration of responsibility for crimes under the Penal Code but failed to specify the exact elements of the error. Consequently, the court ruled that the reasoning lacked the required specificity to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to identify the specific elements of the error and preventing the reviewing judge from exercising its supervisory function.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal ground indeterminate reasoning procedural inadmissibility supervisory power declaration of responsibility criminal appeal specific elements required tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI FRANCESCO nato a ASCOLI PICENO il 12/01/1993 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Martini Francesco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente