Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation reserved for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mescolini Michele against the Perugia Court of Appeal inadmissible. The appellant argued violations of procedural and penal codes, but the court found the request sought a factual reconstruction using criteria different from those of the lower court. The decision rests on the principle that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate facts, a task exclusively reserved for the judge of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 546 cod. proc. pen.; Art. 644 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it attempts to obtain a factual reconstruction through evaluation criteria different from those adopted by the court of merit, as the re-evaluation of facts is exclusively reserved to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MESCOLINI MICHELE nato a MARSCIANO il 11/01/1973 nel procedimento a carico di: BETTINI ALVARO nato a MARSCIANO il 12/03/1942 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mescolini Michele, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt.192, 546 cod. proc. pen. e 644 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente