Cassation appeal dismissed for reiterating rejected arguments without new specific criticism of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant, Salvati Paulo Cesar, challenged the second-instance judgment regarding criminal liability for offenses under Articles 110 and 640 of the Penal Code, claiming violations of procedural articles 192 and 530. The court ruled that these grounds lacked the required specific argumentation to overcome the finality of the appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 530 co. 2 cod. proc. pen.; Art. 110, 640 co. 1 e 2 n. 2 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already disallowed by the court of second instance without providing new specific criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI PAULO CESAR nato il 10/05/1982 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvati Paulo Cesar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, 530 co. 2 cod. proc. pen. nonché carenza e/o manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640 co. 1 e 2 n. 2 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagg 6 e 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell‘ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente