Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Ferrari Stefano and Ferri Alessia inadmissible. The court found Ferri Alessia's appeal generic for failing to specify the elements underlying her criticism of the lower court's reasoning, while Ferrari Stefano's appeal was rejected for merely reiterating arguments already dismissed on appeal. Consequently, the appeals were rejected, and both parties were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: Appeals must be specific and argumentative; generic or repetitive grounds lacking a critical analysis of the contested reasoning render them inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRARI STEFANO nato a VITERBO il 22/05/1971 FERRI ALESSIA nato a VITERBO il 24/02/1971 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Ferrari Stefano (le cui ragioni venivano ribadite attraverso una memoria, depositata tardivamente il 18 ottobre 2024) e Ferri Alessia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Ferri Alessia, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli art. 110, 628, comma 1, e comma 3, n.
1) cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che l'intero ricorso di Ferrari Stefano, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 56, 110, 628 comma 2, comma 3 bis per il capo A) e 110, 628 comma 1, comma 3 n.1 cod. pen. per il capo B), non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 2- 3 della sentenza impugnata dove la corte d'appello alla luce di un chiaro e completo quadro probatorio ha correttamente individuato gli elementi costitutivi dei reati contestati), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 22/10/2024 DEPOSITATA Il consigliere est. IN CANCELLERIA Il Presidente Sandra R chine 3 O 2025 Lucia