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Ordinanza — n. 3961/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Recchi Franca inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to declare the action inadmissible for lack of standing and the qualification of the injured party. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed in the appellate proceedings without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely repeat arguments already rejected by the court of first instance without offering specific, new arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of lower court findings standing of injured party procedural costs and fine spese di difesa carenza di legittimazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHI FRANCA nato a OFFIDA il 22/03/1934 avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Recchi Franca e onsiderate la memoria e le conclusioni della parte civile, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano (ai soli fini degli effetti civili) la correttezza della motivazione posta a base della mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione per difetto di legittimazione della persona offesa e l'erronea qualificazione del soggetto titolare della stessa, non sono consentiti perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), sicché gli stessi si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

L'imputato deve, inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Gabrielli Sergio e Gabrielli Quintilio, che, tenuto conto dei parametri vigenti, si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Gabrielli Sergio e Gabrielli Quintilio, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Roma, 22/10/2024 Iliconsigliere est. Il Presidente ,Sàndrar ecchione DEPOSITATA ,. -, -,--_, Lucia' p4mperiali v IN