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Ordinanza — n. 3958/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because special minority in receipt is an aggravating circumstance, not a separate crime for prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lumicisi Mirco inadmissible due to the manifestly unfounded ground of prescription. The appellant argued that the special minority in the crime of receipt constituted a separate offense, but the court held it is merely an aggravating circumstance under Article 157 of the Penal Code. Consequently, the prescription period must be calculated based on the maximum statutory limit for the base offense, rendering the appeal's legal basis invalid.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; The special minority in the crime of receipt does not constitute an autonomous offense but an aggravating circumstance, meaning the prescription period must be determined according to the maximum limit applicable to the base crime.

Parole chiave

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crime of receipt special minority prescription period aggravating circumstance autonomous offense Corte di Cassazione inadmissible appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
art. 157 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186
(tra le altre Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUMICISI MIRCO nato a ROMA il 05/06/1981 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lumicisi Mirco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato, dato che non si confronta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base. (tra le altre Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 22/10/2024 Il consigliere est. Il Presidente S ndra Recchione Lucian pedali DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 E 025