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Ordinanza — n. 3957/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to manifest unfoundedness and repetition of lower court errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3957/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's refusal to declare testimonial information illegal and a discrepancy between the stated and declared sentence. The court rejected these claims as either repetitive of arguments already dismissed on appeal or lacking any potential for a favorable outcome in a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded or lacks interest, as accepting it would not produce a favorable result in the retrial.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest unfoundedness lack of interest repetition of arguments procedural costs fine motivazione sommaria motivi validi reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELIN IONUT nato il 26/01/1988 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pelin Ionut; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata declaratoria di illegittimità dell'ordinanza acquisitiva delle sommarie informazioni testimoniali, no è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagg. 3-4 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente acquisito le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni considerato che i testi non hanno ricevuto notizia delle citazioni e sono pertanto risultati irreperibili), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che, relativamente al secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la divergenza tra la pena stabilita in motivazione e quella dichiarata in dispositivo, è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 22/10/2024 Il consigliere est. DEPOSITATA Il Presidente ndraRecchione IN CAN 131ER‘A Luc Imperiali 30