Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural preclusion and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Kassama Malick's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the request for an oral hearing as the case was designated for summary trial under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court found the first ground of appeal impermissible because it sought to re-evaluate factual findings already made by lower courts, while the second ground was deemed generic and lacking specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.; Art. 62 n.4) cod. pen. Appeals challenging factual re-evaluation by the Court of Cassation are inadmissible due to preclusion, and grounds must be specific rather than generic to allow for effective judicial review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASSAMA MALICK nato il 17/02/1999 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Kassama Malick, ritenuto che la richiesta di trattazione orale non è pertinente dato che il procedimento è stato fissato ai sensi dell'art. 610, comma 1 cod. proc. pen. per essere definito senza la partecipazione delle parti. ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 628 co. 1 e co. 3 cod. pen., denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-10) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione dell'art. 628, comma 3, n.1) cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4) cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è, altresì, manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell/3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024 Il Consigliere Estensor