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Ordinanza — n. 3955/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to acquittal without civil penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3955/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant, Ermanno Ivano, sought review of a first-instance acquittal under Article 131-bis of the Criminal Code, which lacks attached civil penalties. The court ruled that without a criminal conviction or civil sanctions, there is no standing to challenge the acquittal via cassation.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal against an acquittal under Article 131-bis of the Criminal Code is inadmissible for lack of interest when no civil penalties are imposed.

Parole chiave

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lack of interest acquittal without penalty Article 131-bis cassation inadmissibility civil penalties absence spese di procedura violazione procedurale grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ermanno Ivano, ritenuto che è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ermanno Ivano, ritenuto che è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERMANNO IVANO nato a BRINDISI il 15/09/1982 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ermanno Ivano, ritenuto che è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., in assenza di condanna alle statuizioni civili; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2024.