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Ordinanza — n. 3954/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected arguments from lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sebastiano Scimonelli inadmissible. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability and the exclusion of punishment due to minor circumstances, arguing for a retrial. The court rejected these claims because they constituted a mere repetition of arguments already dismissed by the Court of Appeal, failing to provide specific new reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a repetitive restatement of arguments already rejected by the court of first instance, lacking the necessary specific argumentation to constitute a valid legal challenge.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments criminal liability minor circumstances Court of Cassazione infrazione molto grave motivi di cassazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
e la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMONELLI SEBASTIANO nato a BIANCAVILLA il 27/03/1991 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Scimonelli Sebastiano; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.633 cod. pen. e la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non sono consentiti perché risultano fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 3,5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che la inammissibilità del ricorso osta al rilevamento del decorso del termine di prescrizione successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, che risale al 19 settembre 2023, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 22/10/2024 Il consigliere est. Il Presid te ndra Recc ione Lucia mperiali DEPOS1TATA " N CANI' Gi