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Ordinanza — n. 3953/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise the ground of violation in prior proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3953/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of violation was not previously raised in the appeal or concluding statements. The appellant, Gavsi Ahmed, failed to contest the alleged procedural error as required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 545 bis cod. proc. pen.: A ground of violation must be deduced in the appeal or conclusions; failure to do so renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to raise ground procedural violation requirement prior proceedings deduction court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta né con l'atto di appello, né in sede di conclusioni, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 545 bis cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Gavsi Ahmed, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 545 bis cod.
art. 545 bis cod. proc. pen
Letto il ricorso di Gavsi Ahmed, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 545 bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta né con l'atto di appello, né in sede di conclusioni, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVSI AHMED nato il 13/09/1972 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gavsi Ahmed, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta né con l'atto di appello, né in sede di conclusioni, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 2, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente