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Ordinanza — n. 3952/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against reviewing lower court factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3952/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Trufia Elena Andreea inadmissible, rejecting her claim that the lower court misinterpreted the facts regarding fraud. The appellant argued that the appellate court's conviction was based on a distorted historical reconstruction and unreliable evidence, yet the law prohibits the supreme court from re-evaluating factual findings made by merit courts. Consequently, the court ruled that the lower judgment was logically and legally sound, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of factual findings for those of the lower courts, rendering appeals challenging the factual basis of a conviction inadmissible.

Parole chiave

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preclusion principle factual review prohibition Cassation inadmissibility fraud conviction lower court authority abbandono del procedimento per truffa falsa dichiarazione della parte lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUFIA ELENA ANDREEA nato il 04/11/1994 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Trufia Elena Andreea; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui gli artt. 110 e 640 cod. pen., denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento relativamente al coinvolgimento dell'imputata nella condotta truffaldina perpetrata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 22/10/2024 Il consigliere est. Il Presidente ndralZecchione Luùayfmpriali DEPOSITATA IN CANC' 1ERI