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Ordinanza — n. 3951/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and second aggravating circumstance application is valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3951/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bianco Nicolino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding criminal liability and an aggravating circumstance, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. Consequently, the court upheld the original judgment because the second ground for appeal was manifestly unfounded and the first lacked specific argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 61, n. 7 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already disallowed, and the application of an aggravating circumstance is valid if the lower court's reasoning is logical and references decisive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds aggravating circumstance criminal liability Court of Cassazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 61, n. 7 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO NICOLINO nato a TORINO il 29/04/1959 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bianco Nicolino, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110, 646 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l' applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.7, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell)a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres