Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentative criticism of the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal filed by Vispo Gianluca inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this claim merely a repetition of arguments already rejected on appeal. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specific, argumentative criticism required by law to challenge the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already disallowed by the court of first instance without providing new, specific, and argumentative criticism of the contested decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISPO GIANLUCA nato a PENNE il 12/02/1976 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Vispo Gianluca, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pagina 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2024.