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Ordinanza — n. 3950/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentative criticism of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3950/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal filed by Vispo Gianluca inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this claim merely a repetition of arguments already rejected on appeal. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specific, argumentative criticism required by law to challenge the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already disallowed by the court of first instance without providing new, specific, and argumentative criticism of the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific criticism repetition of arguments Article 131-bis Penal Code court costs and fine condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Vispo Gianluca, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Vispo Gianluca, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISPO GIANLUCA nato a PENNE il 12/02/1976 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Vispo Gianluca, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pagina 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2024.