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Ordinanza — n. 3949/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific argumentation and infounded claim on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3949/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by De Cenzo Christian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the lower court's reasoning on criminal liability under Article 640 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the first ground merely repeated arguments already dismissed in the appellate court without new argumentation, while the second ground was infounded given the defendant's serial fraud behavior and prior record, which justified the denial of leniency.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation by merely reiterating points already decided, and a denial of generic mitigating circumstances is valid when the defendant's conduct and prior record justify the judge's evaluation without considering every single element.

Parole chiave

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lack of specific argumentation generic mitigating circumstances serial fraud behavior inadmissible appeal Article 640 penal code motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di De Cenzo Chrístian, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di De Cenzo Chrístian, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CENZO CHRISTIAN nato a ATRIPALDA il 21/01/1986 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Cenzo Chrístian, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag.2; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità - ed è manifestamente infondato- in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenziano il comportamento seriale dell'imputato, dedito a truffe dello stesso tipo, e i numerosi precedenti penali a suo carico, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi