Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to deduce non-punishment cause at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the recognition of a specific cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court had already rejected this claim based on three specific prior convictions. The supreme court ruled that since the appellant did not formally deduce this cause at the appellate level, the appeal fails to meet the requirement of novelty and must be dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: A cause of non-punishment must be specifically deduced at the appellate level; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURANTE NICOL nato a CATANZARO il 24/08/1989 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivo di ricorso aventi ad oggetto la responsabilità dell'imputato, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. I primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3).
Osservato che il terzo motivo non risulta indicato dalla Corte di appello come dedotto in quella sede e, comunque, il ricorrente non si duole del fatto che dello stesso la Corte non ne abbia erroneamente fatto menzione. In ogni caso a pag. 3 della sentenza impugnata sono indicati tre precedenti specifici dell'imputato che precludono la possibilità del riconoscimento di tale causa di non punibilità. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il