Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion and generic mitigating circumstances are non-reviewable in Italian criminal law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Piscopo inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decisions were within its discretionary authority. The appellant argued against the sentence length and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these issues already adequately addressed by the appellate judge. Consequently, the appeal was rejected because Italian law prohibits a new evaluation of sentencing congruity or the refusal of mitigating factors in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the substantive assessment of sentencing discretion or the denial of generic mitigating circumstances, as these fall within the exclusive domain of the court of first instance and appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO PASQUALE nato a ACERRA il 28/06/1995 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; nrt visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che gli stessi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza dell'apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato «il significativo disvalore insito nelle modalità del fatto» (pag. 4);
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3 609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, evidenziato l'assenza di elementi positivi di valutazione (cfr. pag. 3 e 4 ). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos