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Ordinanza — n. 3946/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and alternative fact reconstruction rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giovanni Scintu inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Court of Appeal's judgment regarding liability for the crime of calunnia, arguing for a violation of law and a defect in reasoning. The court rejected these claims as mere complaints and an alternative factual reconstruction that had already been examined and refuted by the lower court without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of complaints or proposes an alternative reconstruction of facts already examined and refuted by the court of appeal.

Parole chiave

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calunnia liability inadmissible appeal alternative fact reconstruction mere complaints Corte di Cassazione oltraggio alla corte ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCINTU GIOVANNI nato a GERGEI il 30/07/1952 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di calunnia -, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propone, sulla base di una rilettura delle prove, una ricostruzione alternativa dei fatti, già esaminata e smentita dalla Corte di appello con argomentazioni non manifestamente illogiche (si veda pagg.8-10).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0