Criminal appeal dismissed as inadmissible due to personal signature by defendant violating new procedural rules requiring lawyer signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, violating mandatory procedural reforms. Although the defendant argued for the validity of their original signature under prior law, the court applied the updated Code of Criminal Procedure requiring signatures by registered defense lawyers. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: Criminal appeals must be signed by registered defense lawyers; personal signatures by the accused render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA GIOVANNI nato a POMPEI il 11/01/2001 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdatp_aujaa_aue_pazu; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano. In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod, proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il