Italian Court dismisses appeal claiming resistance to police as mere complaint, ruling facts inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for resistance to public authority, but the court found the claim to be a mere complaint lacking factual basis. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence and upheld the lower court's decision based on the aggressive conduct and lack of mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging a criminal conviction as based on mere complaints without presenting a valid alternative reading of the evidence is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TORO FAUSTO nato a FORMIA il 29/12/1991 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. ritenuto che il primo motivo, che contesta la sussistenza del reato di resistenza a p.u., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, prospetta una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti di prova ed è, pertanto, inammissibili (si vedano pagg. 2 e 3 ove si spiega per quali ragioni la condotta dell'imputato, che non ha rispettato "l'alt" delle forze dell'ordine e si è dato alla fuga, così costringendo gli operanti a un pericoloso inseguimento, non può considerarsi resistenza passiva).
Quanto al secondo motivo, si rileva che le circostanze attenuanti generiche, infine, sono state, puntualmente, escluse per le modalità particolarmente aggressive della condotta, per l'assenza di elementi positivi di valutazione e per l'esistenza di un precedente a carico dell'imputato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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