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Ordinanza — n. 3943/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of already rejected voluntary intoxication argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3943/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of non-imputability based on accidental intoxication was merely a repetition of an argument already rejected by the lower court. The appellate court had previously established the voluntary nature of the intoxication state with specific reasoning. Consequently, the court refused to re-examine the issue, ruling that the procedural defect of repetition warranted dismissal and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based on a ground already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments is inadmissible as it constitutes a mere repetition of the same criticism.

Parole chiave

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repetition of argument inadmissibility of appeal accidental intoxication voluntary intoxication non-imputability defense procedural defect court of cassation guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE PAOLA nato a ANCONA il 12/04/1975 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento della non imputabilità dell'imputata, la quale, al momento della commissione del fatto, si sarebbe trovata in uno stato di ubriachezza accidentale. Il motivo è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno puntualmente motivato sulla volontarietà dello stato di ubriachezza (si veda pagg. 7).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09