Cassation court dismisses appeal for inadmissibility, distinguishing obstruction of duties from insult to public officials.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and legally confused. The appellant incorrectly applied the constitutive element of simultaneity from obstruction of duties (Art. 337) to insult to public officials (Art. 341-bis). The court ruled that the decisive distinction lies in the threat's purpose: obstructing official acts versus merely insulting the official's honor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.: The distinction between obstruction of duties and insult to public officials rests on the threat's purpose; the former requires simultaneity to impede official acts, while the latter is a mere manifestation of contempt aimed at damaging the official's prestige.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC GAETANO nato a PALMANOVA il 31/10/1966 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il motivo è generico perché non contrasta la sussistenza dell'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., e cioè il nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate, ma si limita ad estendere, erroneamente, al reato per il quale è intervenuta condanna un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., e cioè la contemporaneità tra la resistenza e l'atto.
Il criterio distintivo tra il reato di cui all'art. 337 e quello previsto dall'art. 341-bis cod. pen., è costituito dallo scopo della minaccia: nel primo caso, essa è diretta ad impedire od ostacolare il compimento di un atto proprio delle funzioni del pubblico ufficiale (da qui la necessaria contemporaneità), nel secondo caso, invece, costituisce una semplice manifestazione di disprezzo e di disistima, diretta a ledere l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale medesimo. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il