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Ordinanza — n. 3940/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds due to failure to address appellate court's reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3940/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to engage with the appellate court's specific reasoning. The defense argued for generic mitigating circumstances, but the lower court correctly denied them citing the defendant's prior criminal record and lack of positive assessment elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the reasoning of the appellate judgment regarding the denial of mitigating circumstances based on prior convictions.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation mitigating circumstances prior criminal record procedural costs award failure to engage reasoning appellate court decision motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRANTONIO 31-10NNY nato a PESCARA il 12/07/1996 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il motivo è generico perché, a fronte della puntuale motivazione del Giudice di appello - circa il fatto che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse a fronte dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi di valutazione -, il difensore non si confronta con la sentenza e reitera lo stesso motivo di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09