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Ordinanza — n. 3939/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible for non-deduction in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3939/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural defects. The appellant's first ground was deemed generic because it merely repeated the second-instance argument without engaging with the first-instance judge's specific reasoning regarding the defendant's persistent danger. The second and third grounds were rejected as they were not properly deduced in the appeal act, which exclusively focused on the excessive nature of the sentence rather than mitigating circumstances. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to confront the first-instance judgment's specific reasoning, or if they were not properly deduced in the second-instance proceedings.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal non-deduction in appeal repetition of second instance court costs and fine motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA IVAN nato a FOGGIA il 31/12/1981 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il primo motivo è generico perché, a fronte della puntuale motivazione del Giudice di primo grado - circa il fatto che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato era sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne -, il difensore non si confronta con la sentenza e reitera lo stesso motivo di appello.

Il secondo motivo è inammissibile perché non dedotto in appello. Il terzo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché non dedotto nell'atto di appello, ove si faceva esclusivo riferimento alla eccessività della pena. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2