Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding recidivism exclusion lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for excluding recidivism were too generic and lacked specific factual or legal arguments. The appellant failed to explain why recidivism should be excluded, mirroring the deficiencies found in the lower court's appeal. Consequently, the court applied the principle of specific grounds, ruling that appeals without explicit critical arguments regarding the facts or law of the contested decision are inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal or cassation petition is inadmissible for lack of specificity when the critical arguments regarding the factual or legal grounds of the contested decision are not explicitly stated and argued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ACHILLE nato a BENEVENTO il 23/10/1981 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata esclusione della recidiva. Il motivo è generico non spiegando le ragioni per le quali la recidiva doveva essere esclusa; del pari generico era, sul punto, il motivo di appello. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibili proprio perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria essendo relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile in ragione del principio di diritto secondo cui "l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata" (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016 — dep. 22/02/2017 —, Galtelli, Rv. 268822). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i