Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3937/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as lower court already rejected dolo in resistance and injury charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments regarding the absence of intent in charges of resistance and injury were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the court upheld the lower court's decision without re-evaluating the merits of the criminal charges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetitive grounds rejection absence of intent dolo resistance and injury charges procedural economy principle difetto di motivazione prova del dolo reati contro i doveri di servizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMIB JAMEL nato il 28/10/1986 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso aventi entrambi ad oggetto l'insussistenza del dolo nel reato di resistenza e in quello di lesioni. I motivi sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2