Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to reproducible grounds already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined and rejected the appellant's arguments regarding his criminal liability for drug trafficking and the specific nature of his conduct. The higher court found no merit in re-litigating these points, noting the evidence of organized drug dealing was sufficient and the legal reasoning of the appellate court was sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based on grounds already fully examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments and exhaustive reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONETTO MICHELE nato a PALERMO il 21/10/1966 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con esaustiva motivazione dal giudice di merito;
Considerato, invero, che risulta esaustiva, logica e coerente la motivazione della Corte d'appello là dove ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato contestato, in concorso con altro imputato, essendo emersa - alla luce delle risultanze probatorie - la partecipazione del predetto all'attività di spaccio, desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla riprese delle telecamere di videosorveglianza nonché dalla presenza del ricorrente, al momento dell'arresto, nell'autovettura del coim putato (cfr. sentenza impugnata, pp. 4-5); che risulta parimenti corretta e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la riconducibilità della condotta all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla luce del carattere professionale ed organizzato dell'attività di cessione degli stupefacenti, alla luce del numero di cessioni protrattesi per un ampio lasso di tem po, della diversa tipologia di sostanze stupefacenti e delle modalità operative con cui venivano condotte le cessioni;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci