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Ordinanza — n. 3933/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for threatening expressions intended to coerce public official duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3933/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of threatening expressions. The appellant, Gaetano Ricupero, argued against the sentence but failed to overcome the established facts regarding his coercive intent. The court ruled that the appeal merely reproduced previously analyzed and rejected arguments without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance on correct legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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threatening expressions public official coercion inadmissible appeal repetition of arguments criminal conviction Court of Cassazione procedural inadmissibility minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono inammissibili in guanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati;
Art. 600 c.p.p.
art. 336 cod. pen
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICUPERO GAETANO nato a PALERMO il 08/07/1993 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono inammissibili in guanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati;

Considerato, invero, che risulta esaustiva, logica e coerente la motivazione della Corte d'appello là dove ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod. pen., dal momento che il ricorrente proferiva espressioni minacciose idonee a coartare la libertà d'ufficio del pubblico ufficiale, consistente nell'assicurare il rispetto della sanzione disciplinare avente ad oggetto l'esclusione del ricorrente dalle attività in comune; che risulta immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha valutato, al fine di escludere l'applicazione della sanzione sostitutiva, i plurimi precedenti del ricorrente ostativi ad una prognosi favorevole in ordine al rispetto da parte del predetto delle prescrizioni inerenti alla sanzione;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis