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Ordinanza — n. 3932/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as arguments merely repeat lower court's rejected reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3932/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize non-punishment grounds and established intent for tax evasion, but these claims were already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The supreme court ruled that since the appellant's arguments were merely a reproduction of previously dismissed points, the appeal lacked merit and could not be entertained.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments non-punishment grounds tax evasion intent procedural costs allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'allontanamento revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Entrambi i motivi - che deducono l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
Entrambi i motivi - che deducono l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMO GIUSEPPE nato a CARINI il 23/04/1977 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Entrambi i motivi - che deducono l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la sussistenza del dolo del reato di evasione - sono meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09