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Ordinanza — n. 3931/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds regarding sentencing without specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3931/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for resisting a public official, alleging a defect in the reasoning regarding the sentence imposed. The court rejected this claim because the appeal failed to explicitly state the specific factual and legal grounds supporting the alleged error in sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to explicitly articulate the specific factual and legal reasons underlying the alleged defect in the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds defect in reasoning resisting public official sentencing justification sanzioni penali sanzione disciplinare adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNA SALVATORE nato a PALERMO il 13/01/1977 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché generico; Considerato, infatti, che il ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena senza tuttavia esplicitare le ragioni di fatto e di diritto a base della deduzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09