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Ordinanza — n. 3930/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds, citing adequate lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3930/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The court found that the first ground regarding criminal liability was fully addressed with sufficient reasoning by the Court of Appeal, while the remaining grounds were merely repetitive of previously rejected arguments. Consequently, the appeal failed because it lacked new substantive arguments to overturn the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are repetitive of those already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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procedural inadmissibility repetitive grounds criminal appeal Court of Cassation procedural costs bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANFRE GIOVANNI nato a PALERMO il 16/06/1992 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità - è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pagg. 1-3). Osservato che il secondo e il terzo motivo - aventi ad oggetto la pena - sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4), così come il quarto motivo, avente ad oggetto la sospensione condizionale della pena, (vedi pag. 4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0