Cassation court dismisses appeal as recidivism and sentencing fall within trial judge's discretionary power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of recidivism and sentencing discretion was not subject to review. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the trial judge's reasoning based on prior convictions and the nature of the crime to be logical and non-arbitrary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the sentence or the denial of generic mitigating circumstances if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, as sentencing discretion and the selection of relevant facts remain within the trial judge's authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADDALONI ANTONIETTA nato a NAPOLI il 08/10/1984 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che gli stessi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputata, considerando anche la natura del reato ascrittogli, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne (vedi pag. 4).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza dell'apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la capacità a delinquere dell'imputata (pag. 3);
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3 609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, evidenziato i precedenti penali specifici e la circostanza che l'imputata ha commesso il fatto mentre si trovava sottoposta a misura cautelare per fatto analogo (cfr. pag. 3 e 4 ). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.