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Ordinanza — n. 3928/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive and unsupported by evidence regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was repetitive of the appellate judgment and manifestly unfounded. The defense argued for a lack of proof regarding criminal responsibility and a sentence reduction, but the court found the lower court's evaluation of search results sufficient to meet the 'beyond reasonable doubt' standard. Consequently, the appellate decision was upheld as legally sound and factually justified.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is repetitive of the contested judgment or manifestly unfounded, and if the arguments do not adequately confront the reasoning provided by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive ground manifestly unfounded beyond reasonable doubt criminal conviction sanzioni pecuniarie assenza di persecuzione perquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSICHETTI MIRKO nato a ROMA il 14/11/1987 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, primo comma, D.P.R. 309/1990, è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondato. Con un unico motivo di ricorso la difesa prospetta una carenza di prove circa la responsabilità penale del ricorrente e contestualmente chiede una riduzione di pena.

Entrambi i profili sollevati non si confrontano adeguatamente con l'articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della responsabilità penale del ricorrente. In particolare, il giudice di merito, a suffragio dell'ipotesi accusatoria, ha valorizzato l'esito della perquisizione domiciliare. Si tratta di elementi probatori, non meramente indizianti, pienamente sufficienti a raggiungere la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio. In relazione alla pena, il giudice di appello ha effettuato un'autonoma valutazione, correttamente valorizzando la complessiva gravità del fatto e la concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado.

Ne deriva l'incensurabilità della sentenza in sede di legittimità anche sotto tale profilo. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de