Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and procedural timing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's claim regarding conviction under Article 385 of the Penal Code was rejected as it lacked specific legal or factual arguments. Furthermore, the generic challenge to the exclusion of recidivism was deemed inadmissible because the appellate court had already ruled solely on that issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity regarding legal or factual reasons, or if they challenge issues already exclusively decided at the appellate level.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARLETTA FILIPPO nato a CATANIA il 15/11/1990 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso. Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda;
Considerato, inoltre, che tale motivo - là dove contesta genericamente l'omesso accertamento della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa assoluzione del ricorrente - non è deducibile in sede di legittimità, dal momento che i motivi d'appello vertevano unicamente sull'esclusione della recidiva; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/