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Ordinanza — n. 3925/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reproducing already reviewed and rejected arguments on drug trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3925/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already factually established the diversion of drugs to third parties based on the high number of doses and the lack of evidence regarding the appellant's ability to purchase such quantities. The appellate court correctly excluded the conduct from the specific provision regarding minor trafficking due to the substantial volume of seized substances, rendering the appellant's arguments legally redundant.

Regesto Legislator

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Art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990; The appeal is inadmissible when it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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drug trafficking inadmissible appeal redundant arguments diversion of drugs Cassation procedure imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALJIHI SEINUR (CUI 050Q00Y) nato a FIRENZE il 20/11/1998 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato, invero, che la Corte d'appello - con motivazione logica, corretta ed esaustiva - ha ritenuto accertata, alla luce delle risultanze probatorie, la destinazione a terzi della sostanza stupefacente, in ragione dell'elevato numero di dosi rinvenute, della qualità della sostanza e dell'assenza di prova in ordine alla capacità reddituale del ricorrente di acquistare un tale quantitativo di sostanza stupefacente; che risulta parimenti immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la riconducibilità della condotta all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla luce dell'elevato numero di dosi rinvenute, suddivise in panetti sigillati e contenenti un elevato principio attivo;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis