Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible censure regarding plea agreement sentencing requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's sentencing decision complied with statutory requirements for plea agreements. The appellant argued the judgment lacked sufficient motivation, but the court noted the trial court properly referenced Article 129 of the Code of Criminal Procedure and verified the appropriateness of the sentence under Article 27 of the Constitution. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 27 Cost.: When a plea agreement is accepted, the sentencing judgment must briefly describe the facts, confirm the legal qualification, exclude statutory aggravating circumstances, and verify the sentence's proportionality; failure to meet these specific requirements renders the judgment censurable, whereas compliance ensures admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAIDI YOUNESS nato il 19/03/1996 avverso la sentenza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché il motivo propone censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20