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Ordinanza — n. 3918/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on resistance to public official charge due to manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3918/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Cippola Carlo Alberto inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked sufficient reasoning, claiming the appellate act was too generic. The court rejected this, finding the decision adequately motivated by its comparison with the extreme generality of the appeal act itself.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the court found the appellant's complaint regarding the lack of motivation was baseless given the context of the appeal's generality.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds resistance to public official lack of motivation court costs and fine Corte di Cassazione procedural inadmissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA CARLO ALBERTO nato a ROMA il 27/02/1993 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; RG 15058/24 - CIPOLLA CARLO ALBERTO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che il difensore lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato; Che questo risulta adeguatamente motivato, essendosi confrontato con l'estrema genericità dell'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2