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Ordinanza — n. 3909/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating already rejected arguments on non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3909/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Toselli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a failure to recognize the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, was deemed merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the court upheld the previous decision without further analysis, emphasizing that the appellant's claims offered no new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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cause of non-punishment Article 131-bis Penal Code repetitive arguments inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural economy dismissal of appeal alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
L'unico motivo - che deduce l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag.
art. 131-bis cod. pen
L'unico motivo - che deduce l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSELLI ALESSANDRO nato a FOSSANO il 02/08/1983 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. L'unico motivo - che deduce l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/