Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3908/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic second ground and unfounded first ground regarding prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3908/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground alleging prescription of the crime under Article 378 of the Penal Code was rejected because the offense occurred in 2017, making the prescription deadline fall after the judgment date. The second ground was deemed generic for failing to substantiate the criticism of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 378 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the first ground is manifestly unfounded regarding prescription limits and the second ground lacks specific factual or legal exposition.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal prescription limits inadmissible appeal generic grounds rejection Cassation procedure procedural costs award favoreggiamento principio di favore sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378 cod. pen.
Il primo motivo - che deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 378 cod. pen. - è manifestamente infondato, posto che il reato risulta commesso il 29/04/2017 e il termine massimo di prescrizione è quello del 29/10/2024 (quindi successivo alla pronuncia della presente sentenza).
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
art. 378 cod. pen
Il primo motivo - che deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 378 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO SALVATORE nato a PETRALIA SOTTANA il 14/08/1979 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il primo motivo - che deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 378 cod. pen. - è manifestamente infondato, posto che il reato risulta commesso il 29/04/2017 e il termine massimo di prescrizione è quello del 29/10/2024 (quindi successivo alla pronuncia della presente sentenza).

Il secondo motivo è generico poiché non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali si censura la motivazione del provvedimento impugnato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0