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Ordinanza — n. 3906/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding denied substitute penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3906/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the second ground and the manifestly unfounded first ground. The appellant argued for a substitute penalty, but the Court of Appeal had already provided detailed reasoning for its denial on page 3 of the contested judgment. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, particularly when the lower court has already provided explicit reasoning for the denial of a substitute penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds substitute penalty lack of reasoning Corte di Cassazione procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALISSI MORAD nato a CROTONE il 12/10/1997 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il primo motivo - avente ad oggetto il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sanzione sostituiva è manifestamente infondato, posto che, a pag. 3 della sentenza impugnata, la Corte di appello spiega analiticamente le ragioni di tale mancata concessione.

Il secondo motivo è generico poiché non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali si censura la motivazione del provvedimento impugnato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/