Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3905/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected grounds from lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3905/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Borges inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding criminal intent and the maximum extension of general mitigating circumstances, but the court found these points were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Turin. Consequently, the court ruled that no new legal issues required review, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When appellate arguments merely reproduce grounds already adequately examined and rejected by the court of first instance, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments criminal intent mitigating circumstances Court of Cassazione procedural costs judicial review pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGESE GIUSEPPE nato a NOVARA il 17/12/1956 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Entrambi i motivi - aventi ad oggetto rispettivamente il dolo del reato e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione - sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 3-4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/