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Ordinanza — n. 3904/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new aggravating circumstance raised for the first time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3904/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a theological aggravating circumstance for the crime of injury existed, but this claim was raised for the first time before this court. The court rejected the appeal because the new argument was not properly examined by the lower court, violating procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 167 c.p.p.: An appeal is inadmissible if a new ground for conviction or aggravation is raised for the first time before the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal new aggravating circumstance theological aggravation first instance rule procedural violation motivi di cassazione assenza di persecuzione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 167 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUZ PEREZ NEFFRY WAYNER nato il 05/03/1996 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il primo e il secondo motivo - aventi ad oggetto la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. - sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 5-7).

Il terzo motivo - avente ad oggetto la sussistenza dell'aggravante teologica del reato di lesioni - è inammissibile perché dedotto per la prima volta in questa Sede. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09